Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell’ OIV conformemente a quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale nell’ art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone:
“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.“

Al momento non vi sono bandi di concorso per l'inserimento di personale

Obbligo abrogato dall'art. 43, comma 1, lett. d), decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

Atti di programmazione delle opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti non svolge attività di pianificazione e governo del territorio

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti non dispone di informazioni ambientali ai sensi dell’art. 40 c. 2 de d.lgs. n. 33/2013

Non applicabile

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti non svolge interventi straordinari e di emergenza ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 33/2013

Prevenzione della Corruzione

Accesso civico

Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

Dati ulteriori

Convenzioni