Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Art. 47 D.Lgs. 14 marzo 2013. n.33 - Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
Dirigenti cessati
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Tassi di assenza
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativae
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Al momento non vi sono bandi di concorso per l'inserimento di personale
Obbligo abrogato dall'art. 43, comma 1, lett. d), decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
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Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
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